Danni risarcibili
Tutti i danni vengono risarciti in proporzione percentuale
al grado di colpevolezza del responsabile.
Il danno patrimoniale riguarda la perdita della capacità
lavorativa temporanea (risarcita secondo il reddito ed i
giorni di incapacità) e permanente (risarcita secondo un
calcolo - fondato sul reddito annuo accertato o presumibile,
sull'età e sulla percentuale di invalidità e dunque uguale
in tutto il Paese - valido però solo per le riduzioni
superiori al 10%, quelle inferiori venendo liquidate in
termini equitativi e quindi diversi da compagnia a compagnia
o da Giudice a Giudice)
Il danno biologico riguarda la perdita della salute cioè la
riduzione della integrità psico-fisica; questa riduzione può
essere ritenuta dello stesso valore di quella della capacità
lavorativa o di valore diverso; il valore del "punto" di
danno biologico viene predeterminato dai Giudici - e quindi
ritenuto dalle compagnie assicuratrici (o viceversa) -
indipendentemente dal reddito ed in misura diversa, anche
con rapporto 1 a 5, da Tribunale a Tribunale (sono in corso
da tempo tentativi di istituire per questo danno un "punto
unico nazionale" che dia certezza di un trattamento
economico uguale in tutto il Paese una volta accertata a
livello medico-legale l'entità della perdita della salute);
anche qui il danno viene valutato discrezionalmente se
inferiore al 10%; il danno biologico del danneggiato poi
deceduto può essere risarcito agli eredi solo ove tra
l'incidente e la morte sia intercorso un lungo lasso di
tempo.
Il danno
morale riguarda le sofferenze fisiche e psichiche della
persona offesa da un comportamento costituente reato e viene
liquidato secondo l'apprezzamento discrezionale di ciascun
Giudice ma in genere nella misura della metà, per ogni
punto, del valore del danno biologico.
Il danno morale da morte riguarda la sofferenza psichica
degli stretti familiari superstiti e viene liquidato secondo
tabelle predeterminate, anche queste diverse da Giudice a
Giudice e del tutto arbitrarie; esistono tentativi di
equiparare questo danno al danno biologico del 100% della
persona deceduta.
Il danno biologico del superstiti può essere risarcito solo
ove questi ne diano esauriente prova.
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