Processo penale
Avuto il rapporto della autorità intervenuta il Pubblico
Ministero apre un procedimento penale.
Se vi sono state lesioni personali il danneggiato può
presentare personalmente - entro 3 mesi e dinanzi
all'autorità intervenuta, a un ufficio giudiziario o al
proprio Consolato - querela contro il responsabile anche se
ignoto; la querela è ritirabile e, se fondata, rende più
facile il risarcimento del danno.
In caso di morte, invece, il procedimento penale viene
portato davanti d'ufficio.
Il presunto responsabile viene quindi imputato di lesioni
personali colpose lievi, gravi o gravissime (ad. 590 Codice
penale: reclusione fino a 2 anni e multa fino a lire
2.400.000 a seconda della gravità, oltre ad eventuali pene
accessorie e salve le riduzioni di legge) o di omicidio
colposo (ad. 589 Codice penale: reclusione da i a 5 anni e
fino a un massimo di 12 se vi è più di un morto o un morto e
almeno un ferito grave, con le precisazioni di cui sopra):
nella pratica però le pene sono molto basse e, restando per
ciò in genere "sospese", non vengono scontate.
A partire dalla data di apertura del procedimento penale, il
danneggiato o i suoi superstiti possono costituirsi parte
civile chiedendo la condanna del presunto responsabile ed il
risarcimento del danno che dovrebbe essere liquidato allora
dal Giudice penale. Il procedimento penale viene seguito dal
Pubblico Ministero che svolge l'istruttoria preliminare e
che al suo termine presenta al Giudice la richiesta di
archiviazione oppure chiede che l'imputato sia processato.
Se il Giudice decide per il processo, fissa la data del
dibattimento, prima o in occasione del quale l'imputato può
mettersi d'accordo con il P.M. (patteggiamento) sull'entità
della pena da chiedere al Giudice.
Il Giudice può rifiutare il patteggiamento ove ritenga la
pena non adeguata ma quasi sempre il procedimento penale
viene chiuso col patteggiamento, restando al danneggiato la
possibilità di chiedere il risarcimento al Giudice civile.
Se il processo penale va avanti la parte civile può
partecipare all'istruzione e alla discussione della causa
per quanto riguarda sia la responsabilità che il danno;
l'eventuale sentenza di assoluzione con formula ampia
impedisce o rende assai difficile ottenere il risarcimento
dei danni in via civile.
La sentenza di primo grado, come quella di secondo grado (ma
questa solo per motivi di legittimità), può essere impugnata
in termini ed a condizioni predeterminate; i pochi processi
penali non già chiusi col patteggiamento si estinguono in
genere perché si verifica la prescrizione dei reati per i
quali si procede.
E' dunque evidente l'opportunità che chi resta coinvolto in
un sinistro, specie se con danni a persone e come
danneggiato o come responsabile, si rivolga fin dall'inizio
ad un avvocato esperto in materia penale ed infortunistica,
eventualmente chiedendo suggerimenti al locale Ordine degli
avvocati.
Il cittadino comunitario coinvolto in un incidente può farsi
assistere in Italia anche da avvocato di altro Stato della
U.E. purché unitamente ad avvocato italiano.
L'onorario dell'avvocato italiano varierà a seconda delle
difficoltà e della lunghezza della causa; il cittadino
comunitario, imputato o danneggiato, privo di reddito o con
reddito molto basso può chiedere che l'assistenza del detto
avvocato sia pagata dallo Stato italiano.
|